Data:
Maggio 19, 2022

Descrizione

E' l'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

L'autenticazione viene effettuata quando prescritta da una precisa norma

Cosa può autenticare l'ufficiale d'anagrafe;

  • Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà  attestanti, stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante (art. 47 DPR 445/2000) 
  • deleghe per la riscossione della pensione, ratei maturati e non riscossi (art. 21 comma 2 DPR 445/2000) 
  • sottoscrizioni degli atti di alienazione di beni mobili (autoveicoli) registrati (art. 7 DL n. 223 del 4/7/2006)
  • quietanze liberatorie per la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno emesso senza provvista (assegno "scoperto") - (DL n. 70 del 13/5/2011)

Non  si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale: manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, procure, ecc.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a Pubbliche Amministrazioni ed a Gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione: sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, secondo le indicazioni dell’art. 38 del DPR44572000.

Chi può richiedere l’autenticazione di firma:

Il maggiorenne che sottoscrive la dichiarazione o l’istanza presentandosi personalmente, munito di un documento d'identità valido

Costi:

Marca da bollo da Euro 16,00, salvo caso in cui venga richiesta l’autenticazione di firma per una causale a cui non debba essere applicata l’imposta di bollo (va precisata causale e relativa norma)

Ufficio di Riferimento

• AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

Ufficio Anagrafe / Elettorale / Leva / Stato Civile / Polizia Mortuaria

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