E' l'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autenticazione viene effettuata quando prescritta da una precisa norma
Cosa può autenticare l'ufficiale d'anagrafe;
- Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti, stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante (art. 47 DPR 445/2000)
- deleghe per la riscossione della pensione, ratei maturati e non riscossi (art. 21 comma 2 DPR 445/2000)
- sottoscrizioni degli atti di alienazione di beni mobili (autoveicoli) registrati (art. 7 DL n. 223 del 4/7/2006)
- quietanze liberatorie per la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno emesso senza provvista (assegno "scoperto") - (DL n. 70 del 13/5/2011)
Non si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale: manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, procure, ecc.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a Pubbliche Amministrazioni ed a Gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione: sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, secondo le indicazioni dell’art. 38 del DPR44572000.