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Autocertificazioni Copia
Data:
Giugno 4, 2022

Descrizione
L'autocertificazione consiste, in una dichiarazione firmata dal soggetto interessato sotto la sua responsabilità, ed è prevista dall’art. 46 del DPR 445/2000, con il fine di sostituire la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici.
Con la modifica apportata dall'art. 30 bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
Modifiche sono state apportate anche alle disposizioni contenute nell'art. 71, comma 4 citato DPR, in materia di controlli.
Si riporta l'articolo 2, comma 1, del DPR n.445/2000: "Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati"
L’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 (legge di stabilità 2012), aveva già modificato la disciplina del rilascio dei certificati da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Dal 1° gennaio 2012, infatti, potevano essere rilasciati solo per la loro produzione ai privati. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici dovevano, pertanto, richiedere e accettare solo autocertificazioni. La Direttiva n. 14 del 2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183" chiariva che, da tale data, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti erano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, e a condizione che sulle stesse, a pena di nullità, fosse apposta la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. Conseguentemente, le amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione.
Come si utilizza:
Si compila il modulo nelle parti che interessano e si sottoscrive, senza bisogno di autentica di firma.
Autocertificazioni
Autocertificazioni dei dati contenuti nei registri dello stato civile
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Autocertificazioni assenza procedimenti penali
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