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Cambio Residenza in tempo reale
Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”.
Data:
Maggio 11, 2022

Descrizione
In applicazione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, entro 20 giorni dalla data di effettivo trasferimento di abitazione, il cittadino dovrà compilare la DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
La dichiarazione di residenza va presentata, utilizzando il modulo ministeriale, da tutti i cittadini che:
- hanno trasferito la dimora abituale nel Comune di Ronco all’Adige con provenienza da un altro Comune italiano o dall'estero o che siano privi di residenza a seguito di cancellazione anagrafica
- hanno cambiato abitazione all’interno del territorio del Comune di Ronco all’Adige
La Dichiarazione di residenza deve essere completa di:
- indicazione del Comune o Stato estero di provenienza in caso di nuova iscrizione o indicazione
- di cambio di abitazione o altro motivo
- tutti i dati evidenziati nel modulo con un asterisco sono dati obbligatori
- firma di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare
- fotocopia dei documenti di identità di tutti i componenti che si trasferiscono
- Dichiarazione del titolo di occupazione dell'immobile di dimora abituale, compilando accuratamente l'apposita sezione della Dichiarazione di residenza.
I cittadini non italiani devono allegare copia della documentazione richiesta dalla normativa vigente, elencata:
nell'allegato A (documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini non appartenenti all'Unione Europea)
oppure
nell’allegato B (documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea)
Cosa Presentare
Alla dichiarazione deve essere allegata:
- copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
- Modulo di richiesta cambio residenza. La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da *.
Cittadino Non Appartenenti all'UE
1. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità Documentazione da allegare
- 1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità. *
- 2) copia del titolo di soggiorno in corso di validità.*
- 3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
2. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
Documentazione da allegare
- 1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità.*
- 2) copia del titolo di soggiorno scaduto.*
- 3) ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.*
- 4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
3. Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Documentazione da allegare
- 1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità; *
- 2) copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione ;*
- 3) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;*
- 4) domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico; *
- 5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
4. Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
Documentazione da allegare
- 1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;*
- 2) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso*;
- 3) fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico;*
- 4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
NOTE
* documentazione obbligatoria;
**documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.
cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea
1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo (1)
Documentazione da presentare
- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti
autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; (2) - 2) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo; (2)
- 3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. (3)
2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
Documentazione da presentare
- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; (2)
- 2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato; (2)
- 3) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37); (2) La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
- 4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. (3)
3. Cittadino studente (non lavoratore)
Documentazione da presentare
- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; (2)
- 2) documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;(2)
- 3) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato; (2)
- 4) copertura dei rischi sanitari: (2)
per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente:
copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario comunitario;
per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea: T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario; - 5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. (3)
4. Familiare (4) UE di cittadino di cui ai punti precedenti
Documentazione da presentare
- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti
autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; (2) - 2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente); (2)
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, co.3, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente. Tabella esemplificativa (Vedi allegato B)
Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno. (2)
5. Cittadino di Stato non appartenente all’Unione, familiare di cittadino dell’Unione Europea
Documentazione da presentare
- 1) copia del passaporto; (2)
- 2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno. (2)
NOTE:
(1) Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
- a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
- d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
(2) Documentazione obbligatoria.
(3) Documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.
(4) Per familiare di cittadino dell’Unione europea s’intende: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2 del D.Lgs n. 30/2007).
Tempi e Accertamenti
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come già avviene ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi due giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione e non oltre il termine di 5 giorni lavorativi, dalla comunicazione effettuata dal comune di nuova iscrizione, inviare i dati integrati e corretti. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti.
PRIVATI.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato e l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Modalità di Invio Comunicazioni
La dichiarazione di residenza deve essere debitamente compilata, sottoscritta e presentata direttamente presso l’ufficio demografico del comune di Ronco all’Adige, ovvero inviata per raccomandata o per via telematica, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
in questo caso la dichiarazione dovrà essere trasmessa con firma autografa unitamente a copia di documento in corso di validità del richiedente e di tutti i maggiorenni interessati alla mutazione anagrafica nonché eventuali ulteriori copie di documenti necessari per la dichiarazione di residenza.
Tempi Massimi
Entro 45 giorni dalla presentazione della Dichiarazione, sono effettuati gli accertamenti dei requisiti previsti (dimora abituale, verifica documentale, ecc.).
La mancanza accertata di un requisito comporta l’annullamento del procedimento con effetto retroattivo, cui segue l’invio di denuncia alle competenti autorità ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione o dall'invio della Dichiarazione e in mancanza di diversa comunicazione al/ai dichiaranti, l’iscrizione di nuova residenza o il cambio di abitazione s'intendono confermati (silenzio-assenso).
Informative
Allegato A :
documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini NON appartenenti all’UE
Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea
Documenti
Nuovo modello Dichiarazione Residenza
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NOTA INFORMATIVA
Allegato A :
documentazione necessaria per l’iscrizione...
Dichiarazione di trasferimento all’estero
110.88 KB
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NOTA INFORMATIVA
Allegato A :
documentazione necessaria per l’iscrizione...
Dichiarazione residenza per minorenni
110.88 KB
42 downloads
NOTA INFORMATIVA
Allegato A :
documentazione necessaria per l’iscrizione...