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Convivenze di fatto
Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”.
Data:
Maggio 19, 2022

Descrizione
La convivenza di fatto è un istituto giuridico con il quale lo Stato vuole riconoscere alcuni aspetti della famiglia naturale.
Può essere istituita sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
- coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.
SONO ESCLUSI GLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO ANCHE SE ISCRITTI ALL’AIRE.
Chi può presentare l’istanza e limiti:
Le persone conviventi, maggiorenni e coabitanti, iscritte nell'Anagrafe della popolazione o del Comune, o che intendono richiedere la residenza nel Comune.
La convivenza di fatto termina nei seguenti casi:
- matrimonio/unione civile dei soggetti;
- decesso di un convivente;
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
- cessazione dei legami affettivi dichiarata su apposito modulo.
Effetti riconosciuti:
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
Un convivente può essere nominato amministratore di sostegno, curatore o tutore dell’altro convivente.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Il rapporto di convivenza di fatto ha una rilevanza sia in caso di procedimenti giudiziari in materia di diritto agli alimenti, sia nelle situazioni in cui il cittadino collabori nell’avviamento e/o presti stabilmente la propria opera presso un’impresa familiare.
IL CONTRATTO DI CONVIVENZA:
I rapporti patrimoniali possono essere disciplinati mediante il CONTRATTO DI CONVIVENZA: questo può essere redatto con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata da un Notaio o da un avvocato che ne attesti la conformità alle norme imperative o di ordine pubblico.
Il contratto verrà poi trasmesso all’Ufficio anagrafe per l’opponibilità a terzi.
LA CONDIZIONE ESSENZIALE è LA PRESENZA DELLA CONVIVENZA DI FATTO E NON VICEVERSA.
Per ulteriori dettagli si invita a consultare la legge 76/2016.
Documenti da presentare:
La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza
Tempi massimi
L’istanza può essere presentata in ogni momento dell’anno ed è soggetta ai tempi amministrativi della dichiarazione di residenza.
Documenti
Convivenza di fatto, modulistica designazione rappresentante per malattia o morte
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