La dichiarazione di nascita è un atto dovuto alla nascita di un bambino, affinché possa acquisire l'identità personale e tutti i diritti civili riconosciuti dall’Ordinamento giuridico.
Cognome
Il figlio di genitori tra loro coniugati, ovvero riconosciuto da entrambi, acquisisce il cognome del padre. Il figlio riconosciuto da un solo genitore acquisisce il cognome del genitore che lo riconosce.
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 e della Circolare n. 1/2017 del Ministero dell’Interno, i genitori, di comune accordo, al momento della nascita possono richiedere l’attribuzione del doppio cognome, paterno e materno.
Dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria.
Nome
Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno sino a tre elementi onomastici, anche separati da una virgola; in tal caso sui certificati di stato civile e d’anagrafe saranno riportati soltanto i nomi che precedono la virgola. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome quale nome, nomi ridicoli o vergognosi.