Il Comune, nel limite degli stanziamenti di bilancio e dei criteri fissati nel Regolamento per le Prestazioni Sociali, concede ai cittadini in difficoltà, residenti nel comune e con I.S.E.E. inferiore ai limiti stabiliti dall’Amministrazione Comunale, le seguenti forme alternative di assistenza economica, al fine di far fronte ai bisogni di carattere primario:
“sussidio mensile” ad integrazione del reddito, per il soddisfacimento dei bisogni primari del vivere quotidiano (quali, a mero titolo esemplificativo, vitto, alloggio, utenze varie, spese sanitarie, etc.).
“sussidio una tantum”, diretto a soddisfare, in tutto o in parte, le spese eccezionali ritenute indispensabili per le esigenze della persona, quando ricorrano situazioni impreviste che possono compromettere l’equilibrio socio-economico ed il valore ISEE sia inferiore alla Soglia del Disagio. L’intervento potrà essere ripetuto nell’anno solare una sola volta.
“ausilio finanziario”, finalizzato al superamento di un particolare e momentaneo stato di difficoltà del nucleo famigliare che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al Minimo Vitale ma inferiore alla Soglia del Disagio, si venga a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari. Per lo stesso l’Assistente Sociale prevederà un periodo di rientro, non superiore a mesi 12 (dodici), di quanto erogato a titolo di anticipo, dal momento in cui le condizioni di difficoltà economiche cessino di sussistere. In caso di inadempienza del beneficiario, non si attiverà alcuna ulteriore forma di intervento assistenziale prevista nel presente regolamento, sino al momento in cui il soggetto provvederà al rimborso della somma anticipata.
A fronte di particolari e straordinarie situazioni di disagio sociale, l’intervento economico di cui alla lett. c) del presente articolo potrà essere concesso unitamente alle altre forme di assistenza economica previste alle lett. a) e b), ferma restando, in ogni caso, la non cumulabilità di quest’ultime.