La convivenza di fatto è una forma di unione che si istituisce tra due persone maggiorenni, italiane o straniere, di sesso diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone.
DIRITTI DEI CONVIVENTI DI FATTO
i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario
malattia o ricovero: i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi o i familiari
potere di rappresentanza: ciascun convivente di fatto può designare l'altro come suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
diritti inerenti la casa: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto.
diritti all'assegnazione della casa popolare: nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza, possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
impresa familiare: la norma prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, spetti una partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi. nonché all'incremento dell'azienda.
interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: è estesa al convivente di fatto, la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente
risarcimento del danno: in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile, si applicheranno glie stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla propria vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio dall'avvocato che ha redatto l'atto, al comune di residenza entro dieci giorni.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA:
- accordo tra le parti
- recesso unilaterale
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona
- morte di uno dei contraenti
Anche la risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.