L’unione civile non deve essere confusa con la convivenza di fatto che si riferisce a persone maggiorenni conviventi, dello stesso o di diverso sesso, unite da un legame affettivo di coppia al fine di tutelare i loro rapporti di carattere patrimoniale e alcuni aspetti di carattere personale.
RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE
La richiesta di costituzione dell’unione civile avviene mediante una dichiarazione di fronte all'Ufficiale dello stato Civile di un Comune a scelta.
Nella richiesta, ciascuna parte deve dichiarare:
- il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita
- la cittadinanza
- il luogo di residenza
- l’inesistenza di eventuali impedimenti
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, l'ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti e ne darà comunicazione agli stessi.
La data per la costituzione dell’unione civile verrà concordata dopo la fine di detto procedimento.
COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE
L’unione civile deve essere costituita entro i 180 giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui sopra, davanti l’Ufficiale dello Stato Civile all’interno della Sala Comunale, in una sala aperta al pubblico e alla presenza di due soli testimoni, anche parenti.
Non è possibile contrarre unione civile fuori dalla sede comunale se non in casi specifici indicati dalla legge ( impedimento grave a recarsi presso la Casa Comunale o cittadino che versa in imminente pericolo di vita )
L’unione civile è costituita dall’Ufficiale di Stato Civile delegato dal Sindaco, dal Sindaco stesso, dal segretario comunale, dai presidenti o consiglieri di circoscrizione , dagli Assessori, dai Consiglieri Comunali o da un privato cittadino in possesso dei requisiti di legge. In questo ultimo caso, le parti possono richiedere che la propria unione civile venga celebrata da un privato cittadino, ma la delega è soggetta ad accettazione da parte del Sindaco.
I cittadini che non conoscono la lingua italiana oppure affetti da sordità, mutismo o impediti alla comunicazione dovranno essere assistiti, durante la costituzione, da un interprete che conosca bene la lingua italiana, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato.
NULLA OSTA CITTADINO STRANIERO
Nel caso uno degli interessati sia cittadino straniero, deve essere allegata una dichiarazione, rilasciata dall’autorità consolare, dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile secondo l’ordinamento giuridico del paese di appartenenza.
Il nulla osta consolare deve essere legalizzato dalla Prefettura, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia, e se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto.
Se il paese di appartenenza non rilascia il nulla osta perchè non riconosce l'unione civile, questo è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000. Il documento deve contenere le generalità complete dell’interessato e deve essere in regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali specifiche convenzioni in materia.
COGNOME
Nella dichiarazione di unione civile, le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte, con dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. Dopo l'approvazione del D.Lgs. 5/2017 la scelta ha solo valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario. La scelta del cognome comune non comporta una modifica delle generalità ne che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.
REGIME PATRIMONIALE
L’unione civile è soggetta alla scelta del regime patrimoniale. Se una o entrambe le parti sono cittadini stranieri, questi potranno scegliere anche di applicare la legge del loro paese di cittadinanza.
La normativa italiana prevede due regimi patrimoniali.
La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei contraenti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalle parti dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.
Sono esclusi dalla comunione dei beni :
- i beni che ciascuna parte aveva prima del matrimonio
- beni avuti dopo l’unione civile per eredità o donazione
- i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori-
- i beni che servono all’esercizio della professione
- i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito
La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dalle parti e prevede che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione.
La separazione dei beni viene annotata sull’atto di unione civile e riportata negli estratti. La scelta del regime patrimoniale deve essere dichiarata al momento della redazione del verbale di costituzione.
Se la coppia è già unita civilmente, la modifica del regime patrimoniale dovrà essere dichiarata presso un notaio il quale provvederà successivamente ad inviare la comunicazione ai fini dell’annotazione sull’atto di unione civile.