A chi è rivolto
Cittadini Stranieri
Cittadini Stranieri
La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.
La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). È il caso dei Paesi americani.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.
Una volta iscritto all’anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento presentando i documenti necessari.
Se la persona risiede all’estero è l’Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (esempio: per l’Argentina, se la persona risiede a Buenos Aires la competenza sarà del Consolato Generale d’Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d’Italia in Cordoba o Rosario)
E’ da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che non sia presente sul territorio.
Modalità di Richiesta
Il cittadino consegna il modulo e tutta la documentazione necessaria per dimostrare la sua discendenza da avo italiano; l’Ufficio esamina tutti gli atti per valutare se sussistono i requisiti richiesti per il riconoscimento della cittadinanza e verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione posta a corredo.
Documenti da presentare:
Attestazione di cittadinanza Italiana
Tempi
Il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità all’estero.
I tempi variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi.
Nessun costo
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Alcune precisazioni relative ai documenti di stato civile:
se rilasciati negli USA, debbono essere in “long form o “full form”; nel Brasile: “inteiro teor”.
* “tradotti e legalizzati”.
– Tradotti = tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, MA NON VA FATTA LA TRADUZIONE DEI NOMI DELLE PERSONE INDICATE SUGLI ATTI, CHE NELLE TRADUZIONI DEVONO RIMANERE TALI E QUALI [a titolo di esempio: BIANCHI LUIGI, indicato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS) nell’atto di nascita del nipote, nella traduzione non dovrà essere tradotto in BIANCHI LUIGI, ma lasciato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS); l’atto dovrà riportare l’annotazione di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata. Ovviamente, la NON NATURALIZZAZIONE di cui al punto 3) deve avere comunque tutti gli alias].
– Legalizzati significa che il nostro Consolato (o Ambasciata) Italiano competente per territorio deve legalizzare sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati stessi. Se gli atti sono emessi da uno Stato in Convenzione dell’Aja del 1961, che prevede l’Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla.
nel caso di cittadini statunitensi si richiede il certificato di naturalizzazione americana oppure il “certificate of nonexistence of records” rilasciato dal “US Department of Homeland Security” (in alcuni Stati americani viene chiamato “U.S. Citizenship & Immigration Services” oppure “U.S. Immigration and Naturalization Service” o similari), per i cittadini brasiliani è rilasciato dal “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros”, per i cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. Questo documento deve sempre contenere il nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subìte dalla data di nascita al decesso – in tutti gli atti su cui è riportato – e gli eventuali alias
Il riconoscimento della cittadinanza è un diritto solo se si è in possesso dei requisiti (*), pertanto, se in corso d’opera l’Ufficiale dello Stato Civile e/o qualche Consolato Italiano coinvolto nel procedimento di riconoscimento ravvisasse/ro la necessità di effettuare verifiche più approfondite, la persona verrà invitata a produrre ulteriore documentazione.
(*) tra i requisiti: il comune in cui l’avo è nato, deve essere stato annesso al Regno d’Italia almeno entro la data della morte dell’avo stesso e la donna trasmette la cittadinanza solo dal 01.01.1948 e, in base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.
Il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis per l’iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l’iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi (cosa molto frequente) dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.
"Normativa:
Art.1 della legge 5.2.1992 n.91
DPR N.572 del 12.10.1993
Circolare del Ministero dell’Interno n.K28.1 dell’8.4.1991
Circolare del Ministero dell’Interno n.28/2002
Circolare del Ministero dell’Interno n.32 del 13.06.2007
Circolare del Ministro dell’Interno n.26 del 01.06.2007"
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.