La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti.
Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono dettagliatamente indicate dal codice civile con gli artt. da 84 ad 89:
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ETÀ: gli sposi debbono aver compiuto 18 anni (art. 84), ma possono essere ammessi al matrimonio anche dopo i 16 anni previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, mentre sotto i 16 anni sussiste impedimento inderogabile di ordine pubblico;
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INTERDIZIONE per infermità di mente: non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente (art. 85). L’eventuale matrimonio celebrato in presenza di tale impedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 119 c.c.;
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LIBERTÀ DI STATO: i richiedenti non debbono essere vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civile (art. 86);
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MANCANZA DI RAPPORTI DI PARENTELA O AFFINITÀ nei limiti indicati dall'art. 87 del c.c.;
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DELITTO: Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (art. 88);
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DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE: riguarda la donna che abbia avuto il precedente matrimonio sciolto od annullato o per il quale sono stati dichiarati cessati gli effetti civili e richiede che siano trascorsi 300 giorni dalla data delle relative sentenze (art. 89). Tale divieto non sussiste se lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili siano conseguenti alla separazione personale o consensuale dei coniugi o se il precedente matrimonio non sia stato consumato o sia stato dichiarato nullo per impotenza.
L’ufficiale di stato civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali.
A tal fine egli prende visione dei documenti acquisiti, o presentati dai nubendi (l'atto di nascita, il certificato di residenza, cittadinanza e stato libero, un documento di riconoscimento, l’atto del precedente matrimonio in caso di nubendo divorziato, l’atto di morte del coniuge in caso di nubendo vedovo), e accerta il rispetto di quanto stabilito negli articoli 84 – 89 del codice civile.
Ovviamente, se esiste un impedimento, che però è stato rimosso dal Tribunale, i nubendi debbono presentare il relativo decreto autorizzatorio. In tale situazione si può, quindi, procedere regolarmente con la pubblicazione.
La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei nubendi ha la residenza.
La richiesta di pubblicazione può essere fatta anche da un rappresentante degli sposi (in tal caso, la procura è una semplice scrittura privata non autenticata: art. 51 D.P.R. 396/2000 e circolare Ministero interno n. 2/2001.
I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare presso l'ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza.
L'atto di pubblicazione viene quindi esposto all'Albo pretorio online per i tempi previsti dalla legge (almeno 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l'atto di pubblicazione viene affisso anche nell'altro Comune su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ESEGUITE PUBBLICAZIONI DI MATRIMIONIO
Una volta terminata l’affissione della pubblicazione di matrimonio, i nubendi ricevono tramite mail il certificato di eseguite pubblicazioni:
RIFIUTO DELLE PUBBLICAZIONI
Se esistono impedimenti al matrimonio, la pubblicazione può essere rifiutata. E’ il caso del cittadino straniero che non può produrre il nulla osta al matrimonio. Dopo la sottoscrizione del verbale di pubblicazioni, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia all’interessato un provvedimento di rifiuto. Il cittadino potrà impugnare il rifiuto con ricorso al Tribunale che deciderà se ammettere la celebrazione del matrimonio anche senza il nulla osta. In questo caso il Tribunale emette un provvedimento che sarà presentato presso l'ufficio per potere procedere alle pubblicazioni.
CASI PARTICOLARI
cittadini italiani e stranieri non residenti a Ronco all'Adige che intendono celebrare il matrimonio con rito civile a Ronco all'Adige. Le pubblicazioni devono essere richieste nel comune di residenza. Alla fine del procedimento, l’ufficiale di Stato Civile del comune di pubblicazione, rilascia una delega all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronco all'Adige per potere celebrare le nozze a Ronco all'Adige.
Cittadini stranieri non residenti. Le pubblicazioni non sono previste. I richiedenti devono essere in possesso del nulla osta al matrimonio o del certificato di capacità matrimoniale del loro paese di cittadinanza e contattare l’Ufficio di Stato Civile per potere fissare la data di celebrazione.
Cittadini residenti a Ronco all'Adige che intendono sposarsi in un altro comune italiano. Le pubblicazioni di matrimonio sono redatte dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di Ronco all'Adige. Alla fine della procedura, viene rilasciata ai nubendi una delega per contratte matrimonio in altro comune.
Cittadini italiani che intendono celebrare il matrimonio all'estero. I futuri sposi dovranno informarsi presso lo stato estero per conoscere la documentazione che dovranno produrre dall’Italia.
Cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE possono contrarre in Italia matrimonio civile o religioso avente effetti civili. La celebrazione del matrimonio deve essere sempre preceduta dalla pubblicazione che, a seconda dei casi, deve essere richiesta:
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al Consolato Italiano all’estero nel caso in cui almeno uno dei nubendi sia residente nella Circoscrizione di quel Consolato
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al Comune italiano di residenza se entrambi i nubendi sono cittadini italiani di cui uno è residente in Italia; quest’ultimo dovrà presentare la richiesta di pubblicazioni direttamente al comune italiano di residenza le pubblicazioni verranno affisse anche presso il Consolato
Rifugiato politico o apolide senza nulla osta al matrimonio. Il rifugiato politico dovrà presentare una dichiarazione rilasciata dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite ( UNHCR ) e l'apolide una dichiarazione rilasciata dal Ministero dell’Interno
NULLA OSTA PER CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri residenti in Italia devono presentare il nulla osta al matrimonio ai sensi dell’art.116 del Codice Civile Italiano o il certificato di capacità matrimoniale. Il nulla osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’autorità estera né da un'autocertificazione.
Il cittadino straniero deve verificare che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
Il nulla osta è rilasciato dalla competente autorità del proprio paese che, a seconda della normativa dello stato di appartenenza, può essere:
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autorità locale nel paese di provenienza: il nulla osta, se rilasciato nella lingua dello stato di appartenenza, deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato dall’Ambasciata o Consolato italiano, tranne in caso di specifiche convenzioni internazionali
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autorità diplomatica o consolare in Italia: il nulla osta viene rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata straniera in Italia e, di solito, è in lingua italiana. Deve essere legalizzato dalla Prefettura italiana competente tranne in caso di specifiche convenzioni internazionali.
Alcuni paesi stranieri hanno disposizioni particolari sul nulla osta al matrimonio. Consultare l'allegato " Disposizioni sul nulla osta al matrimonio rilasciato da alcuni paesi stranieri ".